(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 210 del 16 luglio 2018) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto e principi di gestione 1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, finanziamento e controllo delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata, con particolare riferimento alla loro gestione finanziaria ed economico-patrimoniale. La legge interviene in aderenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed in particolare con il titolo II, recante «Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario», nonche' coi principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 2. Ai fini della presente legge, per Aziende sanitarie si intendono le Aziende Unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliero-universitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (di seguito denominati «IRCCS»). 3. L'attivita' di gestione delle Aziende sanitarie e' informata a criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano sociale e sanitario regionale e con gli atti di programmazione approvati dalla Regione. 4. Per le attivita' socio-assistenziali gestite per conto degli enti locali, la gestione delle Aziende sanitarie e' impostata su criteri di programmazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente. 5. Per lo svolgimento della loro attivita' gestionale, le Aziende sanitarie si avvalgono di strumenti coordinati e preordinati alle scelte, secondo principi di efficienza, di efficacia, di economicita' e di pareggio di bilancio. 6. La Regione promuove le attivita' volte a uniformare le prassi amministrativo-contabili in modo da garantire le autonomie aziendali e supportare le Aziende sanitarie e la Gestione sanitaria accentrata nelle attivita' finalizzate alla certificabilita' dei loro bilanci, oltre a consentire la realizzazione di sinergie gestionali, sia a livello sovra-aziendale che regionale. 7. Le Aziende sanitarie sono altresi' tenute a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie attivita' nelle materie oggetto di normazione, nonche' ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune, anche al fine di garantire la corretta predisposizione del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale (di seguito denominato «Ssr»).