(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - 
                     n. 210 del 16 luglio 2018) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e principi di gestione 
 
  1. La presente legge detta  norme  in  materia  di  programmazione,
finanziamento e controllo delle Aziende sanitarie  e  della  Gestione
sanitaria accentrata, con particolare riferimento alla loro  gestione
finanziaria  ed  economico-patrimoniale.  La  legge   interviene   in
aderenza  con  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,   n.   118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), ed in particolare con il titolo II, recante «Principi  contabili
generali e applicati per il settore sanitario», nonche' coi  principi
di cui al decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
  2. Ai fini della presente legge, per Aziende sanitarie si intendono
le    Aziende     Unita'     sanitarie     locali,     le     Aziende
ospedaliero-universitarie  e  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico pubblici (di seguito denominati «IRCCS»). 
  3. L'attivita' di gestione delle Aziende sanitarie e'  informata  a
criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano  sociale  e
sanitario regionale e con gli atti di programmazione approvati  dalla
Regione. 
  4. Per le attivita' socio-assistenziali  gestite  per  conto  degli
enti locali, la gestione delle  Aziende  sanitarie  e'  impostata  su
criteri di programmazione, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
normativa regionale vigente. 
  5. Per lo svolgimento della loro attivita' gestionale,  le  Aziende
sanitarie si avvalgono di strumenti  coordinati  e  preordinati  alle
scelte, secondo principi di efficienza, di efficacia, di economicita'
e di pareggio di bilancio. 
  6. La Regione promuove le attivita' volte a  uniformare  le  prassi
amministrativo-contabili in modo da garantire le autonomie  aziendali
e supportare le Aziende sanitarie e la Gestione sanitaria  accentrata
nelle attivita' finalizzate alla certificabilita' dei  loro  bilanci,
oltre a consentire la realizzazione di  sinergie  gestionali,  sia  a
livello sovra-aziendale che regionale. 
  7.  Le  Aziende  sanitarie  sono   altresi'   tenute   a   fornirsi
reciprocamente,  ed  a  richiesta,  ogni  informazione   utile   allo
svolgimento  delle  proprie  attivita'  nelle  materie   oggetto   di
normazione, nonche' ad assicurare ogni altra forma di  collaborazione
nell'interesse  comune,  anche  al  fine  di  garantire  la  corretta
predisposizione  del  bilancio  consolidato  del  Servizio  sanitario
regionale (di seguito denominato «Ssr»).